Gli organi del condominio

Gli organi del condominio sono l'amministratore di condominio e l'assemblea di condominio.
Il condominio sorge automaticamente quando in un edificio i proprietari sono o diventano due o più; in questo caso si parla di condominio minimo. Se i condomini sono più di 4 è obbligatoria la nomina dell'amministratore. In caso di inadempienza alla norma, sebbene non siano previste sanzioni, si incorrerebbe nella nomina di un amministratore giudiziaro, ad opera del tribunale, su istanza anche di un solo condomino.
L'amministratore è l'organo che esegue le delibere dell'assemblea, riscuote le quote dei condomini, eroga occorrenti per la gestione e la manutenzione, redige il rendiconto annuale. Nomina e revoca dell'amministratore spettano all'assemblea con la maggioranza dei presenti (anche per mezzo di delega) e che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio.
L'assemblea dei condomini è l'organo deliberante che ha poteri decisionali in merito a tutto ciò che concerne il condominio. A questa si affianca il consiglio di condominio, composto da 3 o più condomini che hanno il compito di verificare periodicamente l'operato dell'amministratore.


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